Art. 39.
Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso:
1º Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75,000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15,000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino tali limiti;
2º ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 189))
3º Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;
4º Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito;
5° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
6° Per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
7° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento;
8° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, per lavori da darsi ai detti detenuti.
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--------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dagli articoli 39 , 115 , 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 ".