Articolo 22 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 21Articolo 23
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3 giugno 1924

Art. 22.


Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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