Articolo 96 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 95Articolo 97
Versione
3 giugno 1924

Art. 96.


I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente