Articolo 119 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 118Articolo 120
Versione
3 giugno 1924

Art. 119.


Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne' alcuna altra variazione ai contratti stipulati.

Se pero' qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorita' od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate dall'autorita' competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, e' tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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