Articolo 109 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 108Articolo 110
Versione
3 giugno 1924

Art. 109.


I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:

1° quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del consiglio di Stato;

2° quando vi sia difformita' tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che e' espresso nel precedente art. 108.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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