Articolo 10 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 9Articolo 11
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3 giugno 1924

Art. 10.


Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le prescrizioni dei successivi articoli 11 a 35 salvo quanto e' disposto dal Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e dalle relative norme regolamentari.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924