Articolo 150 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 149Articolo 151
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3 giugno 1924

Art. 150.


Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge e' intangibile, ne' puo' essere modificato in nessuna delle sue parti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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