Art. 150.
Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge e' intangibile, ne' puo' essere modificato in nessuna delle sue parti.
La Corte Conti Veneto, con delibera n. 1/2024, ha affrontato il problema della rettifica del rendiconto per errore tecnico, ammettendo di fatto tale possibilità. Con deliberazione n. 5/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ravvisato “la necessità di richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell'anno precedente ormai concluso e certificato” (in terminis, cfr. deliberazione della stessa Sezione n. …
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