Articolo 68 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 67Articolo 69
Versione
3 giugno 1924

Art. 68.


Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni.
Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto dal precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facolta' di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennita' di sorta, ne' pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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