Articolo 18 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 giugno 1924
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Versione
13 gennaio 1953
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Versione
22 dicembre 1998

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 LUGLIO 1998, N. 367))
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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