Articolo 636 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 635Articolo 637
Versione
3 giugno 1924

Art. 636.


Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinche' curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del tesoro.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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