Articolo 279 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 278Articolo 280
Versione
3 giugno 1924

Art. 279.


Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono omessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.

Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato terzo comma dell'art. 50 della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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