Articolo 421 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 420Articolo 422
Versione
3 giugno 1924

Art. 421.


I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome.

Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima puo' risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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