Art. 421.
I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome.
Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima puo' risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.