Articolo 92 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 91Articolo 93
Versione
3 giugno 1924

Art. 92.


La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se cio' sia ritenuto conveniente, piu' persone o ditte, si tratta con una di esse.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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