Articolo 269 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 268Articolo 270
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3 giugno 1924

Art. 269.


Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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