Articolo 616 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 615Articolo 617
Versione
3 giugno 1924

Art. 616.


Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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