Articolo 71 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 70Articolo 72
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3 giugno 1924

Art. 71.


Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sara' continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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