Articolo 628 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 627Articolo 629
Versione
3 giugno 1924

Art. 628.


Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione.

In via di eccezione, da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile per la gestione dell'anno anteriore, puo' partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai ministeri competenti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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