Articolo 217 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 216Articolo 218
Versione
3 giugno 1924

Art. 217.


In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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