Articolo 217 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 216Articolo 218
Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 217 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Versione 3 giugno 1924
Art. 217.
In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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Giurisprudenza • 1
1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/03/2021, n. 255
Provvedimento: […] II) Violazione dell'art. 18 del Disciplinare e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara. […] Trattasi di norma contenuta nel Regolamento di contabilità di Stato indubbiamente risalente nel tempo ed esterna al vigente Codice appalti ma non per questo - a parere del Collegio - abrogata espressamente e/o implicitamente, in quanto preordinata alla tutela della concorrenza e dell'oculato utilizzo delle risorse pubbliche.
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