Articolo 197 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 196Articolo 198
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3 giugno 1924

Art. 197.


Qualora a norma del comma terzo dell'articolo 73 della legge o di speciali leggi o regolamenti sia richiesta la prestazione della cauzione e non sia stabilito in quale misura ed in qual modo debba essere prestata, cio' sara' determinato, sentito il consiglio di Stato, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro competente, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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