Art. 409.
Gli ordinativi delle due specie, tanto individuali quanto collettivi, hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere le seguenti indicazioni:
l'esercizio a cui si riferisce la spesa;
il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
il cognome, nome e qualita' del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza;
l'oggetto preciso della spesa;
la somma da pagare scritta in lettere ed in numeri;
la specificazione dei documenti giustificativi annessivi;
la data dell'emissione;
la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento.
Alle competenze, che non abbiano carattere di spesa fissa, dovute agli impiegati, sono estese le disposizioni di cui all'art. 383.