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Articolo 289 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 289 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Abrogato
Versione
3 giugno 1924
>
Versione
10 dicembre 1994
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Versione
1 gennaio 1998
>
Versione
26 marzo 1998
Confronta le versioni
Art. 289.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
Entrata in vigore il 26 marzo 1998
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