Art. 91.
Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto di lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.
L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.