Articolo 91 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 90Articolo 92
Versione
3 giugno 1924

Art. 91.


Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto di lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito.

L'amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una Commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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