Articolo 500 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 499Articolo 501
Versione
3 giugno 1924

Art. 500.


Per amministrazioni diverse ai fini di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge, si devono intendere le varie direzioni generali e i servizi autonomi di ciascun ministero.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente