Articolo 43 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 42Articolo 44
Versione
3 giugno 1924

Art. 43.


Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con piu' persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in piu' e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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