Articolo 115 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 114Articolo 116
Versione
3 giugno 1924
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Versione
3 maggio 1946

Art. 115.


I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie, il parere del consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.
((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dagli articoli 39 , 115 , 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 ".
Entrata in vigore il 3 maggio 1946