Articolo 612 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 609Articolo 613
Versione
3 giugno 1924

Art. 612.


Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica.

Ove in un anno piu' titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione.

Se pero' per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilita' il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorche' questa sia accettata dall'autorita' competente, non s'interrompe la durata della sua gestione, e il contabile percio' deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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