Articolo 65 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 64Articolo 66
Versione
3 giugno 1924

Art. 65.


L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorita' che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualita', ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffizi presso i quali si puo' avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneita' o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguira' l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sara' ricevuto;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

10° se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procedera' all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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