Articolo 228 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 227Articolo 229
Versione
3 giugno 1924

Art. 228.


Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si puo' far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili.

Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalita' stabilite dai contratti medesimi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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