Articolo 110 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 109Articolo 111
Versione
3 giugno 1924

Art. 110.


Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:

1° la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente o la ditta;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto;

4° la somma intiera, che importa il contratto stipulato;

5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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