Art. 110.
Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni:
1° la data del contratto;
2° il cognome e il nome del contraente o la ditta;
3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto;
4° la somma intiera, che importa il contratto stipulato;
5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.