Articolo 100 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 99Articolo 101
Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 100 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Versione 3 giugno 1924
Art. 100.
L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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Giurisprudenza • 1
1. Trib. Catania, sentenza 16/11/2023, n. 4589
Provvedimento: […] Deduceva quindi che in molti casi i regolamenti di altre pubbliche amministrazioni avevano adottato un sistema di classificazione analogo a quello dell'amministrazione regionale, espressamente prevedendo che l'incarico di IC rogante potesse essere attribuito anche a funzionari di categoria D (Regolamento attività negoziale; […] Stabilita la regola generale, si è quindi ritenuto di dettare una previsione in deroga, individuando dunque due tipologie di casi: l'ipotesi in cui il Segretario operi in enti muniti di dipendenti con qualifica dirigenziale ed il caso in cui il Segretario operi in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale, prevedendo poi per il diritto sempre e comunque dei
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