Articolo 100 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 99Articolo 101
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3 giugno 1924

Art. 100.


L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.

I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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