Articolo 191 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 190Articolo 192
Versione
3 giugno 1924

Art. 191.


Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta.

Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalita' stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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