Articolo 36 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 35Articolo 37
Versione
3 giugno 1924

Art. 36.


Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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