Art. 296.
I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore.
Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in questo atto, il pagamento puo' essere fatto al procuratore quantunque non sia nominato nell'ordine di spesa.
E' fatto salvo quanto e' disposto per gli assegni.