Articolo 296 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 295Articolo 297
Versione
3 giugno 1924

Art. 296.


I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore.

Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in questo atto, il pagamento puo' essere fatto al procuratore quantunque non sia nominato nell'ordine di spesa.

E' fatto salvo quanto e' disposto per gli assegni.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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