Articolo 38 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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Versione
3 giugno 1924

Art. 38.


I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge (1) si puo' procedere a licitazione privata sono i seguenti:

1° Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

2° Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente da' produttori;

3° Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione de' quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;

4º Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

5º Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;

6° Quando trattisi di contratti che durano piu' anni e in virtu' dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantita' della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.

La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto.

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(1) Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione «legge» senz'altra specificazione, si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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