Articolo 120 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 119Articolo 121
Versione
3 giugno 1924
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19 aprile 2016

Art. 120.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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