Articolo 420 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 418Articolo 422
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3 giugno 1924
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25 marzo 1962
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17 febbraio 1966
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28 gennaio 1977

Art. 420.


Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti.

Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identita' della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.

Quando questi non avesse modo di accertare la identita' dell'intestatario, se, egli e' un pubblico funzionario, puo' richiedere la legalizzazione della firma, dalla autorita' locale, e se e' un privato puo' esigere che la firma sia autenticata da un notaio.

((Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui al precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale:

1°) passaporto;

2°) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai loro familiari;

3°) libretto per licenza di porto d'armi;

4°) tessera postale di riconoscimento;

5°) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;

6°) carta d'identita'))

Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da, parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validita' di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1977
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