Articolo 220 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 219Articolo 221
Versione
3 giugno 1924

Art. 220.


La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilita' debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che si compila dalla ragioneria generale.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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