Articolo 77 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 76Articolo 78
Versione
3 giugno 1924

Art. 77.


Quando nelle aste ad offerte segrete due o piu' concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda piu' opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente e' dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba, essere l'aggiudicatario.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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