Articolo 270 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 269Articolo 271
Versione
3 giugno 1924

Art. 270.


Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi:

impegno;

liquidazione;

ordinazione e pagamento.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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