Articolo 278 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 277Articolo 278 bis
Versione
3 giugno 1924
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Versione
26 agosto 1995

Art. 278.


Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni ed altre d'importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato.

Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 a 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero quelle dei successivi articoli 475 a 486.

((Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti))
Entrata in vigore il 26 agosto 1995
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