Art. 278.
Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato:
a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;
b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;
c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni ed altre d'importo e scadenze determinate;
d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie delle Stato.
Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 a 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero quelle dei successivi articoli 475 a 486.
((Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti))