Articolo 611 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 608Articolo 612
Versione
3 giugno 1924

Art. 611.


Il conto e' reso alla Corte, o direttamente, od a mezzo dell'amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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