Articolo 42 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 41Articolo 43
Versione
3 giugno 1924

Art. 42.


Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli art. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualita' alle quali si estende il contratto.

I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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