Articolo 15 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 14Articolo 16
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3 giugno 1924

Art. 15.


Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.

Le intendenze di finanza, di volta in volta che avvengono tali variazioni, nei beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia all'amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica al ministero delle finanze.

Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

Un riepilogo di tali variazioni e' comunicato alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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