Articolo 104 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 103Articolo 105
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3 giugno 1924

Art. 104.


Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l' articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 , e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento ai termini dell'articolo 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze.

Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilita' sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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