Articolo 63 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 62Articolo 64
Versione
3 giugno 1924

Art. 63.


Quando si debbono fare contratti con formalita' d'incanto l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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