Articolo 40 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 39Articolo 41
Versione
3 giugno 1924

Art. 40.


Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, puo' procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.

Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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