Articolo 113 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 112Articolo 114
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3 giugno 1924

Art. 113.


Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorita' delegata per l'approvazione, puo' negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

L'autorita' delegata, nel caso in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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