Articolo 225 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 224Articolo 226
Versione
3 giugno 1924
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Versione
6 ottobre 1976

Art. 225.


((Le entrate dello Stato si riscuotono, di regola, in contanti.

Nessun titolo di credito puo' essere ricevuto in conto dei debiti verso lo Stato, eccettuati i titoli previsti dal successivo art. 230.

Gli agenti della riscossione che accettino titoli di credito non previsti dal citato art. 230 sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto))
Entrata in vigore il 6 ottobre 1976
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