Articolo 417 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 416Articolo 418
Versione
3 giugno 1924
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6 ottobre 1976

Art. 417.


((Ai fini dell'attuazione dell'art. 65 della legge, il tesoriere centrale, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e gli altri agenti accertano che:

1) i titoli di spesa contengano le indicazioni prescritte dagli articoli 327 e 409 del presente regolamento;

2) le firme dei funzionari ordinatori e di quelli degli organi di riscontro siano conformi alle firme autografe comunicate ai predetti ufficiali pagatori;

3) i titoli di spesa siano compilati a mano o a macchina secondo le prescrizioni vigenti;

4) la trasmissione dei titoli stessi sia avvenuta nei modi prescritti dal presente regolamento))

Per gli assegni, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e' dispensato da qualsiasi indagine per l'accertamento della idoneita' dei funzionari ordinatori e dell'autenticita' delle loro firme e di quelle di controllo, quando queste non siano state ad esso comunicate.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1976
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