Articolo 181 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 180Articolo 182
Versione
3 giugno 1924

Art. 181.


Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformita' delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.

La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.

Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume.

Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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